Art. 1.

      1. Gli istituti scolastici, al fine di realizzare l'autonomia scolastica, possono istituire o aderire a consorzi. La gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni sono disciplinati ai sensi dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili.
      2. Ai consorzi di cui al comma 1 possono partecipare altri enti pubblici e associazioni, a condizione che siano autorizzati ai sensi della normativa vigente.
      3. I consorzi sono definiti «scolastici» quando le istituzioni scolastiche statali e paritarie rappresentano almeno il 51 per cento dei soci.
      4. In funzione del territorio i consorzi sono suddivisi nei seguenti cinque livelli: locali, provinciali, regionali, interregionali, nazionali.
      5. Solo i consorzi scolastici usufruiscono del personale e delle risorse garantiti dall'amministrazione scolastica statale e regionale, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge.